Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e' punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena e' aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339. Vedi anche nelle guide legali: dalla PG configura violenza ai fini della sussistenza del reato di https://loanbookmark.com/story18583602/una-revisi%C3%B3n-de-reati-di-bancarotta-fraudolenta